Proposta

PREMESSA

Il primo obiettivo nel cammino verso moralizzazione e riduzione dei costi della politica è stato individuato nella abolizione delle Province.
Essendo le Province previste dalla Costituzione la prima fase è necessariamente la “decostituzionalizzazione” delle stesse e quindi è stata predisposta una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare.
I benefici oltre ad una riduzione cospicua dei costi per il cittadino consentirà anche un funzionamento più agile delle istituzioni (e quindi una ulteriore riduzione di costi di tipo indiretto).

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle Province

Art. 1.
All’articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo comma, le parole: <<dalle Province,>> sono soppresse;
- al secondo comma, le parole <<le Province,>> sono soppresse.

All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- al secondo comma, lettera p), la parola: <<, Province>> è soppressa;
- al sesto comma, le parole: <<, le Province>> sono soppresse.

All’articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo comma, la parola: <<Province,>> è soppressa;
- al secondo comma, le parole: <<, le Province>> sono soppresse;
- al quarto comma, la parola: <<, Province>> è soppressa.

All’articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo comma, le parole: <<le Province,>> sono soppresse;
- al secondo comma, le parole: <<, le Province>> sono soppresse;
- al quarto comma, le parole: <<alle Province,>> sono soppresse;
- al quinto comma, la parola: <<Province,>> è soppressa;
- al sesto comma, le parole: <<le Province,>> sono soppresse.

All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: <<, delle Province>> sono soppresse.
All’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: <<della Provincia o delle Province interessate e>> sono soppresse;
- le parole: <<Province e>> sono sostituite dalla seguente: <<i>>.

L’articolo 133, primo comma, della Costituzione, è abrogato.

Art. 2.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la legge regola il passaggio delle funzioni delle Province alle Regioni o ai Comuni, nonché quello dei beni di proprietà e del personale dipendente delle Province medesime ai suddetti enti.

DA NON TEMERE
L’abolizione totale riguarderà gli organi politici.
Da non temere:

  1. la perdita di identità: i riferimenti territoriali con le implicazioni utili pratiche rimarranno validi;
  2. la perdita del posto di lavoro per il personale già assunto: la ricollocazione negli altri enti (Regione, Comuni, …) garantirà l’occupazione; saranno poi predisposti piani operativi per ottimizzare quantità e qualità del personale, da attuare gradualmente utilizzando pensionamenti ed assunzioni.