Aboliamo le Province

Riduciamo i costi della politica

ABOLIAMO LE PROVINCE: CONTINUIAMO!

Le Province istituzioni costitutive della Repubblica essenziali per la

di Gian Candido De Martin *

1 – Il paradosso delle proposte di soppressione delle province a fronte del nuovo art.

Le complesse vicende che stanno connotando i tentativi di attuazione della riforma

costituzionale del titolo V, concernente il potenziamento e il riassetto delle autonomie territoriali

che caratterizzano il sistema istituzionale della Repubblica, stanno da tempo mostrando crescenti

incertezze e la difficoltà di applicare con coerenza i principi e gli indirizzi di fondo sanciti con la l.c.

Anzi, più il tempo passa senza risultati utili – l’unico provvedimento legislativo meritevole

di attenzione, seppure viziato da vari limiti e restato comunque senza seguito quanto ai suoi

obiettivi principali di ridefinizione delle funzioni degli enti locali, è la legge n. 131/03 –, più

aumentano gli elementi di confusione e di complicazione nelle iniziative e negli interventi

normativi, spesso censurabili anche sul piano metodologico, come nel caso della legge l. n. 42/09

(sul cd. federalismo fiscale), che ha preteso di avviare il processo attuativo del nuovo art. 119 Cost.

senza che fosse previamente chiarificato il quadro delle funzioni amministrative spettanti ai vari

soggetti del sistema. D’altra parte, proliferano in modo del tutto incongruo innovazioni legislative

disorganiche – e spesso erratiche –, legate per lo più ad obiettivi di contenimento dei costi pubblici ,

che appaiono a vario titolo di stampo centralistico o fortemente contraddittorio rispetto alle esigenze

di effettiva responsabilizzazione delle autonomie regionali e locali (basti pensare, da ultimo, alle

norme di carattere ordinamentale su comuni e province contenute nella l. 191/09, la finanziaria per

il 2010, nonché nei decreti legge n. 2 e 78/10, con le rispettive leggi di conversione).

In questo contesto hanno preso consistenza anche una serie di iniziative legislative che

vorrebbero mettere in discussione l’opportunità di mantenere in vita la provincia, la quale sarebbe

una sorta di inutile carrozzone, assai costoso, senza un ruolo effettivo (il riferimento è soprattutto

alle varie proposte legislative volte addirittura a sopprimere in modo sbrigativo le province dal

sistema istituzionale della Repubblica, con puntuali modifiche al Titolo V della Costituzione e agli

statuti delle regioni speciali: v. in particolare gli atti Camera della XVI Legislatura n. 1694,

1836,1989,1990, 2010 e 2264). In sostanza, a fronte di una significativa recente scelta del nuovo

art. 114 Cost. di rafforzamento (anche) delle province, invece di promuovere iniziative per

realizzare (finalmente) il disegno riformatore, ne viene paradossalmente ipotizzata la cancellazione

dall’architettura istituzionale del sistema, senza considerare adeguatamente non solo la loro storia e

il radicamento nelle comunità territoriali, ma anche il ruolo essenziale che questi enti dovrebbero

svolgere in futuro per concretare quella che si può qualificare la via italiana al federalismo: la quale

implica una organica e forte semplificazione istituzionale, imperniata sulla chiarificazione del ruolo

essenzialmente amministrativo di comuni e province (o città metropolitane) rispetto a quello

legislativo e programmatorio delle regioni, nell’ambito di una visione policentrica della Repubblica

volta a valorizzare il più possibile le autonomie territoriali e la ratio della sussidiarietà.

In altre parole, in tale contesto di forte decentramento (politico e amministrativo) del

sistema, deve considerarsi potenzialmente determinante anche il ruolo che può svolgere la “nuova”

provincia, con ciò sottolineando la differenza tra l’idea che della provincia si è andata

progressivamente affermando a partire dalla legge n. 142 del 1990 rispetto all’immagine, dominante

nel periodo precedente, di un ente che, pur essendo collocato alla stregua dei comuni nell’ambito

Lo scritto, che trae spunto anche dall’intervento al convegno di studio su “Le amministrazioni provinciali” (Padova,

20 novembre 2009), è destinato agli Studi in onore di Franco Modugno.

del sistema degli enti locali, aveva in realtà funzioni piuttosto circoscritte e finiva talora anche per

essere sovrapposto o confuso con organi periferici dello Stato operanti in ambito provinciale,

piuttosto che apparire come espressione effettiva di autonomia esponenziale di una collettività

Oggi, invece, la provincia – rafforzata nelle funzioni istituzionali di carattere generale e

ricompresa nell’elenco dei soggetti che costituiscono la Repubblica – è sempre più da considerare

come l’espressione istituzionale di una comunità legata ad un territorio di area vasta, destinata a

rappresentare uno snodo essenziale rispetto sia ai comuni che alla regione. Rispetto ai primi, perché

può certamente svolgere a vario titolo una preziosa funzione tanto di supporto quanto di

coordinamento, soprattutto dei piccoli comuni. Nei confronti della regione, d’altra parte, la

provincia può essere determinante per affrontare finalmente il problema del decentramento dell’ente

regionale, immaginato anche in Costituzione essenzialmente come soggetto di legislazione,

programmazione e coordinamento, più che di amministrazione attiva, e che invece nei fatti ha

alimentato la progressiva creazione di un apparato amministrativo spesso elefantiaco,

burocraticamente simile al modello statale, cui si aggiunge una miriade di enti e società strumentali

regionali, con una forte propensione all’accentramento e alla considerazione degli enti locali più

come soggetti dipendenti, che non dotati di un’autonomia effettiva.

2 – Profili evolutivi dell’ente provincia fino alla riforma costituzionale del 2001

Le origini della provincia – che vanno fatte risalire alla legge Rattazzi n. 3702 del 23 ottobre

1859 – sono certamente, sul piano storico, meno risalenti e, per così dire, meno nobili di quelle del

comune, il quale è un ente nato temporalmente assai prima dello Stato e che mantiene, anche dopo

la nascita e il consolidamento delle istituzioni statuali, un suo ruolo imprescindibile di primo

interlocutore istituzionale delle domande sociali. La provincia è stata invece, almeno inizialmente,

una creazione dello Stato, sulla scia del modello francese del dipartimento, che era stato ivi pensato,

in aggiunta ai comuni, per assicurare che “da qualunque punto del territorio fosse possibile arrivare

al centro dell’amministrazione, ossia al capoluogo, in una giornata di viaggio”: una definizione che

oggi può far sorridere, visto che la mobilità non è più a piedi o a cavallo, ma che sottolinea un dato

di certo non trascurabile neppure oggi (beninteso nelle aree non metropolitane), ossia che a livello

locale vi è un nesso stretto, una sorta di gravitazione, fra il territorio in cui sono disseminati gli enti

di primo livello, i comuni, e il centro urbano più importante, il capoluogo.

Questo legame è frutto di interessi comuni legati alla convivenza e alla esigenza di taluni

servizi pubblici organizzati in un medesimo ambito territoriale locale sovra comunale: ciò ha

progressivamente determinato una forma di identificazione comunitaria di cui la provincia è via via

diventata sempre più la solida espressione istituzionale, con una specifica funzione rappresentativa.

Di qui, in sostanza, lo sviluppo e l’ambiguità di una doppia anima della provincia: non solo

circoscrizione tendenzialmente omogenea di decentramento statale, con a capo inizialmente un

governatore e poi un prefetto, ma sempre più anche – se non anzitutto – corpo locale con propri

organi (inizialmente una deputazione provinciale affiancata ad organi esecutivi di nomina statale).

Si può poi aggiungere che la dimensione territoriale provinciale si è via via caratterizzata pure come

la sede ordinaria a livello locale di una serie di organizzazioni sociali, economiche e politiche, che

hanno considerato questo ambito come quello più appropriato per legare le rispettive funzioni

settoriali (pubbliche o private) alla comunità ivi residente (v. camere di commercio, associazioni

sindacali e industriali, partiti politici e in molti casi anche diocesi).

Nel tempo si è comunque realizzato un progressivo affrancamento della provincia come ente

comunitario dalla stretta correlazione con l’amministrazione statale decentrata, e in particolare con

la prefettura, con una conseguente sua configurazione come ente autarchico rappresentativo della

comunità locale, dotato anche di un presidente elettivo (a partire dalla legislazione crispina, poi

confermata nel testo unico della legge comunale provinciale del 1915): una situazione che, salvo la

parentesi del periodo fascista, si è poi consolidata con il subentro dell’ordinamento repubblicano, il

quale ha costituzionalizzato le province come enti autonomi fin dal 1948, riconoscendo la mappa

territoriale di questi enti così come si erano formati nel primo secolo della loro esistenza (quasi un

centinaio, ai quali se ne sono successivamente aggiunti alcuni altri, frutto della istituzione

legislativa di alcune nuove province: ora sono complessivamente 104, con una significativa

analogia numerica con i cento dipartimenti francesi).

comuni, ma comunque non trascurabili anche nel testo unico del 1934 – si può rilevare che

l’orientamento del legislatore le ha legate soprattutto ai campi della viabilità locale (strade

provinciali), della edilizia scolastica (per l’istruzione secondaria) e al settore socio-sanitario e

dell’igiene pubblica. La Costituzione repubblicana ha, d’altra parte, creato fin da subito le premesse

– con il riconoscimento di una seconda istituzione territoriale locale necessaria, accanto ai comuni,

dotata di specifica autonomia – per valorizzare ruolo e compiti delle province sulla base sia di scelte

affidate al legislatore statale (ex artt. 128 e 118, primo comma), sia di potenziali forme di

decentramento ad opera del legislatore regionale che, una volta istituite le regioni, avrebbe dovuto

(ex art. 118, terzo comma) affidare agli enti locali il normale esercizio delle funzioni amministrative

nelle materie di competenza regionale, ripartendole tra i comuni e le province.

Va osservato peraltro in proposito che, una volta avviato concretamente (negli anni settanta)

il processo di attuazione delle regioni ordinarie, ha preso corpo, specie in un primo periodo, una

certa tendenza a mettere in discussione l’ente provincia, da un lato per una propensione che si è fin

da subito radicata a una gestione accentrata delle funzioni amministrative regionali e, dall’altro, per

il fatto che si è sviluppata, specie nella fase iniziale di vita delle regioni, una ricerca – per lo più in

chiave illuministica che legata ad una valutazione delle reali situazioni territoriali comunitarie – di

soluzioni istituzionali alternative alla provincia nell’area (per così dire) intermedia tra comuni e

regioni (v. soprattutto il dibattito sui comprensori, in qualche caso addirittura istituiti da alcune

regioni, anche se poi rapidamente soppressi, stante pure la difficoltà costituzionale di eliminare le

province; v. anche la prospettiva ipotizzata da alcune regioni di sostituire le province con consorzi

di comuni, ossia con enti non direttamente rappresentativi della collettività provinciale).

L’effettività delle scelte costituzionali originarie si è peraltro, almeno per certi versi,

realizzata in modo inequivocabile con la legge n. 142 del 1990, che ha definito – per la prima volta

in modo organico dopo la entrata in vigore della Carta del 1948 – il ruolo istituzionale e le funzioni

delle autonomie locali. In questa legge la provincia è stata definita come un ente di governo di area

vasta, che rappresenta gli interessi generali della relativa comunità territoriale ed è preposta al

coordinamento dello sviluppo locale, come sancito espressamente negli artt. 13 e 14 (ora trasfusi

negli artt. 19 e 20 del TUEL n. 267/2000), che elencano una serie significativa di funzioni proprie,

sia nella programmazione socio-economica e nella pianificazione territoriale, sia sul piano operativo

nei settori della scuola, della viabilità, dei trasporti, dell’ambiente e dello sviluppo locale. Viene

anche riconosciuta alla provincia una funzione di assistenza verso i comuni del territorio specie

quelli più piccoli, sulla base di convenzioni e accordi di programma, mentre altri compiti

dovrebbero essere trasferiti o delegati alla provincia dal legislatore statale o (soprattutto) regionale.

Queste previsioni sono peraltro restate in larga misura sulla carta per la già ricordata

riluttanza delle regioni a decentrare le funzioni amministrative ad esse (provvisoriamente) attribuite

dal decreto n. 616/77. Maggiori risultati concreti ha avuto invece, sul terreno delle funzioni

provinciali, la riforma amministrativa avviata con la legge n. 59 del 1997, in virtù della quale –

applicando anzitutto il principio di sussidiarietà, per la prima volta sancito in modo esplicito

nell’ordinamento italiano – si è prefigurato un radicale decentramento del sistema, con un forte

resistenze regionali all’attuazione di queste scelte sono proseguite, talché soltanto una parte delle

funzioni prefigurate per le province (sia dal decreto n. 112/98, sia da quello “sostitutivo” n. 96/99)

sono state effettivamente trasferite agli enti provinciali con le relative risorse finanziarie e

organizzative. Nonostante queste difficoltà e queste resistenze, si può però constatare che – a

seguito anche di talune riforme di settore approvate in quegli anni (a cominciare da quella

concernente i servizi pubblici per l’impiego) – le province sono via via diventate titolari di una

pluralità di funzioni significative in una serie di campi in cui la dimensione comunale non appare

In conseguenza, anche se è del tutto aperta la questione dell’organica attuazione della

successiva riforma costituzionale del 2001, che dovrebbe potenziare ulteriormente (e in modo

significativo) il ruolo delle province, può dirsi che attualmente le funzioni delle province (anch’esse

dotate dal 1993 di un organo di vertice monocratico direttamente eletto, come i comuni) sono assai

meno esili che in passato: anzi, per molti versi questi enti territoriali sono diventati lo snodo

istituzionale indispensabile soprattutto per i servizi locali a rete e per le funzioni di area vasta, da

ambientale, che complessivamente qualificano la provincia come un soggetto di specifica e

necessaria valenza istituzionale. Fermo restando, naturalmente, che l’assetto delle funzioni

provinciali non è sempre omogeneo, essendovi situazioni di diverso tipo a seconda dei contesti

regionali considerati, stanti le diverse velocità e propensioni dei legislatori regionali a trasferire o

delegare le funzioni in attuazione e coerenza con le riforme suddette.

Va comunque anche rilevato che lo stato dell’arte delle funzioni già ora riconosciute o

attribuite alle province appare spesso misconosciuto anche da chi prende posizione critica

sull’utilità di questi enti, magari in una prospettiva di malintesa semplificazione del sistema

istituzionale, in cui oltretutto non si tiene conto adeguato delle sorti delle molte funzioni e servizi di

area vasta che dovrebbero essere riallocati in capo ad altri soggetti, ove si volesse procedere alla

più possibile e dare effettività al principio autonomistico coniugato con quello di sussidiarietà, che

qualificano in modo specifico la Costituzione repubblicana e richiedono che le funzioni (specie

amministrative) siano decentrate al livello territoriale appropriato in ragione sia delle esigenze dei

cittadini che della possibilità di operare adeguate scelte di governo e di gestione operativa.

3 – La nuova provincia elemento insostituibile di un sistema amministrativo decentrato

Come già osservato, con la novella costituzionale del 2001 si è ulteriormente rafforzato il

quadro del policentrismo autonomistico già sancito nel 1948 su tre livelli istituzionali. In questo

contesto la provincia ha avuto un ulteriore esplicito riconoscimento di pari dignità istituzionale

rispetto ai comuni e alle regioni, che rappresentano – insieme allo Stato – gli altri elementi

costitutivi della Repubblica. Si può aggiungere che questa articolazione del sistema su tre livelli

corrisponde certamente ad una tendenza presente nella quasi totalità dei 27 paesi appartenenti

all’Unione Europea, soprattutto di quelli di dimensione territoriale e demografica simile o analoga a

quella dell’Italia: come dimostrano inequivocabilmente i dati Eurostat aggiornati al 2007 (pubblicati

nel volume di Astrid “Semplificare l’Italia. Stato, Regioni, Enti locali”, a cura di F. Bassanini e L.

Con riferimento specifico alla provincia, va rilevato quindi che si tratta di un ente necessario

su tutto il territorio nazionale – salvo la variante delle città metropolitane nelle aree a forte

conurbazione (inizialmente non a caso denominate province metropolitane) – con una propria

autonomia politica normativa, amministrativa e finanziaria, in grado quindi di realizzare un effettivo

chiarire il quadro di riferimento che si ricava dalle norme costituzionali del Titolo V – che su questo

piano appaiono certamente poco comparabili col sistema francese, assai meno connotato dal

policentrismo autonomistico presente in quello italiano – si possono evidenziare alcuni punti fermi,

volto finalmente ad applicare quanto previsto dalla novella del 2001.

Un primo profilo essenziale riguarda la configurazione della provincia come comunità

territoriale: il che rappresenta un dato oggettivo e non artificiale (come dimostrano anche recenti

ricerche Formez, Istat, Censis), ossia legato ad un substrato socio-politico di appartenenza collettiva

unitaria, con una precisa identità (che si atteggia ovviamente in modo parzialmente diverso nelle

fondamentale dell’art. 5 della Costituzione, evitando nel contempo due rischi: da un lato, derive di

stampo localistico, che hanno generato taluni opinabili fenomeni di proliferazione di nuove

province, ma dall’altro anche ipotesi di cosiddetta razionalizzazione dei territori provinciali, che

secondo talune prospettive di ingegneria istituzionale (v. art. 14 ddl sulla Carta delle autonomie,

Atto Camera 3118, peraltro poi stralciato nel testo approvato il 30 giugno 2010, ora atto Senato

2259) dovrebbero essere tutti ripensati (a tavolino) in base a criteri “ottimali” di dimensionamento.

E’ infatti ricorrente la tentazione, più frequente in verità per i comuni, ma di quando in

quando emergente anche per regioni e province, ad immaginare istituzioni territoriali a misura di

quello che si vorrebbe che esse fossero, e non riconoscendo ciò che effettivamente è il dato storicocomunitario:

un approccio fuorviante – incompatibile con la disciplina dell’art. 133 Cost. di

eventuali modifiche territoriali (comunque possibili solo caso per caso, non in via generale) – che

nasce dall’idea di dover uniformare le comunità e i territori per poter applicare lo stesso

ordinamento, e non dalla prospettiva di adeguare eventualmente gli ordinamenti alle diversità delle

Un secondo punto concerne le funzioni della provincia, per le quali deve valere –

analogamente ai comuni – la distinzione costituzionale fra quelle fondamentali, quelle proprie,

autoassunzione di funzioni “libere”, ossia non istituzionalmente attribuite ad altro soggetto del

statale, in attuazione di quanto previsto dalla lett. p) del secondo comma art. 117 Cost. In tal senso

significativi e in larga misura condivisibili appaiono i criteri e le proposte fin qui elaborati, a partire

dalla legge n. 131/03 e dal conseguente schema di decreto legislativo del dicembre 2005, cui ha

fatto seguito – con una impostazione non dissimile in ordine alle funzioni fondamentali – il disegno

di legge n. 1464 della XV legislatura, restato peraltro senza seguito per lo scioglimento anticipato

Quest’ultimo, in particolare, che ha completato di recente l’iter legislativo alla Camera –

dopo una sofferta iniziativa governativa (formalizzata con molte modifiche rispetto a precedenti

bozze) e un dibattito parlamentare sbrigativo e non molto perspicuo, fortemente condizionato da

scelte nel frattempo operate in altri testi legislativi riguardanti (anche) gli enti locali – offre un

province, delineate in due distinti elenchi (artt. 2 e 3), nei quali sono commiste, invero in modo

opinabile, funzioni per così dire istituzionali, spettanti in modo analogo sia ai comuni che alle

province, e attribuzioni di carattere materiale, differenziate per le due categorie di enti locali. Per

quanto riguarda specificamente le funzioni materiali di area vasta, prefigurate in capo alla

provincia, si tratta di un complesso di attribuzioni che evidenziano il suo ruolo ineludibile in una

gestione di interventi di difesa del suolo e concernenti il demanio idrico, fluviale e lacuale, la

protezione civile, il risanamento ambientale e i controlli sugli scarichi, lo smaltimento dei rifiuti, la

gestione dei parchi e delle aree protette, i bacini di traffico e i servizi di trasporto pubblico locale, la

servizi per il lavoro, ed altri ancora). Un elenco lungo – assai più di quello (smilzo) contenuto

aggiungersi altre funzioni ora regionali, ad esempio in materia di formazione professionale e di

incentivi alle imprese: ciò che rende del tutto evidente la contraddizione con le ipotesi di

soppressione delle province formulate anche da talune forze politiche che hanno contribuito a

imprescindibili di area vasta deve concorrere in modo determinante a razionalizzare e semplificare

gran parte delle funzioni amministrative attualmente allocate (impropriamente) a livello regionale,

in sintonia con quanto previsto dal principio dell’art. 118 Cost. In tal modo verrebbe, da un lato,

valorizzato il ruolo essenzialmente legislativo e programmatorio della regione, che risulta

verrebbe spostata sui due enti locali territoriali, dall’altro verrebbe stabilito il necessario

presupposto per poter procedere ad un drastico ridimensionamento, se non alla soppressione, di

attualmente complicano, e non poco, il quadro istituzionale (e i costi) dei soggetti che svolgono

E’, peraltro, quest’ultima una prospettiva non certo agevole da perseguire, anche per la

oggettiva complessità tecnica degli interventi necessari per operare siffatto sfoltimento, a parte le

molte prevedibili resistenze degli organismi interessati alla semplificazione. Prova ne è anche la

difficoltà ad identificare tali organismi nel ddl sulla Carta delle autonomie, che inizialmente

conteneva un elenco (invero per molti versi opinabile) assai più nutrito di quello che si ritrova nel

testo approvato dalla Camera, nel quale in pratica sono rimasti solo i consorzi tra enti locali (e con

qualche eccezione non marginale), mentre sono pressochè in toto ignorati gli enti e organismi

delle province potrebbe scaturire dal possibile decentramento dell’amministrazione periferica

statale, da riordinare intorno agli uffici territoriali di governo (finora restati sulla carta), come

semplificazione istituzionale e eliminazione di duplicazioni di competenze, uffici e apparati

egualmente di non agevole attuazione – è rappresentato dalla connessione tra la riallocazione delle

funzioni e la dotazione di risorse di cui gli enti autonomi, e specificatamente le province, devono

poter godere per poter esercitare integralmente le funzioni loro attribuite, come prevede la norma

fondata su risorse proprie, compartecipazioni ed eventuali riequilibri perequativi, secondo una

logica che – a parte le norme in merito contenute nel testo “Carta delle autonomie”- la legge delega

sul federalismo fiscale n. 42/09 sembra avere, almeno in parte, accolto concretamente, tra l’altro

abbinando i criteri per l’attuazione dell’art. 119 con una (parziale e invero per certi versi opinabile)

concernenti i diritti civili e sociali (funzioni inizialmente non previste nella proposta governativa di

Ulteriore elemento da sottolineare, sempre stante il quadro costituzionale vigente, riguarda

la necessità di configurare gli organi di governo della provincia come direttamente rappresentativi

della comunità locale, e quindi non organi di secondo grado, come invece si è da taluno ipotizzato,

immaginando di far gestire la provincia da organi designati dai consigli comunali o dai sindaci dei

comuni ricompresi. In realtà, la provincia non può essere configurata sulla base di una sorta di

modello associativo dei comuni, ma come un vero e proprio ente autonomo di governo della

comunità provinciale, in grado di effettuare scelte politico-amministrative legate realmente ad una

visione unitaria del territorio provinciale, e non frutto di mere mediazioni tra i (sindaci dei) comuni

Da quanto si è, pur in estrema sintesi, delineato scaturisce, in sostanza, il volto di una nuova

rete (a fronte di un comune da intendere come punto di riferimento principale per i servizi di base

alla persona), nonché perno essenziale di una prospettiva di possibile semplificazione istituzionale e

che debbono essere applicati per la riallocazione delle funzioni del sistema amministrativo del

nostro Paese. Quindi, una provincia da qualificare come ente strategico per la definizione e

attuazione di politiche locali riguardanti la sostenibilità dello sviluppo socio-economico, l’assetto

territoriale e le infrastrutture, la mobilità e il raccordo tra lavoro e formazione, con un ruolo

istituzionale non surrogabile in campi decisivi per assicurare effettività ai principi costituzionali

peraltro limitati, di possibile revisione di talune province sottodimensionate di recente istituzione,

frutto principalmente di spinte localistiche (come è avvenuto soprattutto con la proliferazione di

province sarde): ferma restando, ovviamente la difficoltà – innanzitutto in relazione alle previsioni

dell’art. 133 Cost. – di procedere a revisioni o razionalizzazioni territoriali di carattere generale,

prescindendo dalla consultazione delle popolazioni interessate ( ciò che dovrebbe valere, in linea di

A voler a questo punto tirare le fila delle riflessioni svolte sulle esigenze e prospettive di

valorizzazione della nuova provincia nei lavori preparatori che si vanno sviluppando – pur con vari

destinate ad avere una portata generale e una tenuta di sistema, al di là delle contingenti

maggioranze politiche. Di qui la necessità di un orientamento di fondo largamente condiviso sul

ruolo e sulla fisionomia che dovrebbe caratterizzare la nuova provincia, evitando di dare spazio a

sarebbero, da un lato, quelle che, vorrebbero addossare ai comuni tutte le funzioni locali, anche

quelle di area vasta, rendendo così ancor più complicata (o astratta) la possibilità di un loro effettivo

esercizio, in particolare nelle realtà (assai diffuse) dei micro comuni; oppure quelle che, all’opposto,

funzioni comunali, prevedendo anche forme obbligatorie di esercizio associato polifunzionale con

unioni dei comuni inferiori ad una determinata soglia). E come sarebbero, per altro verso, quelle che

magari per radicare a livello provinciale più un primato dei soggetti economici locali (v. camera di

commercio) che di quelli politici, rappresentativi dell’intera collettività locale interessata. Ma si

tratta, come è evidente, di scelte e interventi non facili da concretare, che si sommano alle non

poche difficoltà già in precedenza sottolineate: cosicché può concludersi che è davvero

indispensabile una forte coesione (di sistema) per poter percorrere efficacemente una strada siffatta,

Un’ultima notazione, su un punto più culturale che istituzionale. La difficoltà di talune

proposte ad adottare scelte che valorizzino effettivamente l’autonomia locale anche sul versante

della nuova provincia si legano probabilmente pure alla persistenza di una visione per così dire

gerarchica delle istituzioni territoriali (statocentrica o regionocentrica), frutto di una cultura della

dipendenza nei rapporti tra i vari livelli istituzionali che è, fra l’altro, in netto contrasto con

l’impostazione policentrica del nuovo art. 114 Cost. Di qui la necessità, oltre che di accelerare una

coerente attuazione del disegno costituzionale volto a rafforzare le responsabilità autonome delle

collettività comunali e provinciali, di accompagnare la riforma con percorsi di adeguamento

culturale e formativo (anche) degli stessi protagonisti delle istituzioni locali (amministratori e

dirigenti amministrativi), che debbono concorrere a realizzare un obiettivo così impegnativo, sia

stimolando una corretta impostazione del processo riformatore a livello legislativo, sia essendo in

grado di concretare sul piano amministrativo e normativo locale percorsi di autoriforma che siano

espressione di un’autonomia praticata, e non solo rivendicata.

Malgrado l’obiettivo delle 50.000 firme valide in 6 mesi consecutivi non sia stato raggiunto a causa dell’insufficiente impegno di diversi aderenti all’iniziativa (è possibile comunque ripartire in qualsiasi momento sempre rispettando i 6 mesi), malgrado tutte le altre onerose iniziative non abbiano sortito ancora cambiamenti concreti, l’impegno del comitato per la riduzione dei costi della politica – abolizione delle province continua.

Continuiamo a tenere desta l’attenzione e a stimolare ogni iniziativa per raggiungere l’obiettivo. Continuiamo a far sentire la pressione ai politici che persistono nel perseguire interessi propri, diversi da quelli dei cittadini.

Il sito si mantiene come riferimento per aumentare il consenzo fattivo per la abolizione delle province e per partire con nuove iniziative concrete. Facciamo sentire che non dimentichiamo e che non molliamo.

Il coordinatore

Lorenzo Furlan

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